Giurisprudenza frodi: reticenza motivo di annullamento del contratto?

Giurisprudenza frodi: reticenza motivo di annullamento del contratto?
La Corte si occupa della particolare figura del c.d. dolo omissivo in materia contrattuale, chiarendo quali siano i necessari presupposti per la sua configurazione.
Ad integrare il c.d. dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1439 c.c., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, ma occorre che tale comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia od astuzia volta a realizzare l’inganno che l'”animus” persegue.
In altri termini, il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto a norma del citato art. 1439 c.c., può concretizzarsi solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, con la conseguenza che il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto.